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10. Incompatibilità e conflitto di interessi
Non possono far parte degli organi della Fondazione:
- i dipendenti della Fondazione;
- il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti e dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione;
- gli amministratori di organizzazioni destinatarie di interventi con le quali la Fondazione intrattenga rapporti organici e permanenti.
Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto di interesse, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori dei Conti e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade.
È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori dei Conti, delle cause di incompatibilità che li riguardano.
Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti l’inesistenza di cause di incompatibilità ed assume i conseguenti provvedimenti.
Per il Direttore Generale, se nominato, è competente il Consiglio di Amministrazione.
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