10. Incompatibilità e conflitto di interessi


Non possono far parte degli organi della Fondazione:
  1. i dipendenti della Fondazione;
  2. il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti e dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione;
  3. gli amministratori di organizzazioni destinatarie di interventi con le quali la Fondazione intrattenga rapporti organici e permanenti.

Nel caso in cui uno dei componenti degli organi si trovi in una situazione di conflitto di interesse, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori dei Conti e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Se il conflitto di interessi è permanente il componente decade.
È fatto obbligo agli interessati di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori dei Conti, delle cause di incompatibilità che li riguardano.
Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti l’inesistenza di cause di incompatibilità ed assume i conseguenti provvedimenti.
Per il Direttore Generale, se nominato, è competente il Consiglio di Amministrazione.