12. Consiglio di Amministrazione: composizione e durata del mandato


Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di sette membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, come segue: uno su designazione del Prefetto di Verona, i rimanenti su designazione del Consiglio di Amministrazione del Fondatore.
Il numero dei Consiglieri è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondatore, informandone la Vigilanza.
Il Consiglio nomina fra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi rimangono in carica sino alla ricostituzione dell’Organo e possono essere riconfermati.
Qualora, prima della scadenza naturale del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di nuovi consiglieri nel rispetto delle proposte previste nel primo comma. I nuovi consiglieri durano in carica per la residua durata del Consiglio così reintegrato.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.