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13. Consiglio di Amministrazione: poteri
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- la nomina del Presidente e del Vice Presidente da effettuarsi tra i membri del Consiglio;
- la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, nonché la determinazione di funzioni e compensi;
- la eventuale nomina di comitati scientifici e la determinazione delle modalità di funzionamento, nonché i relativi emolumenti;
- la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti di onorabilità;
- l'assunzione, nei limiti della normativa vigente, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti;
- le eventuali modifiche statutarie, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Fondatore;
- la definizione con il Fondatore delle modalità per avvalersi delle sue strutture per l’esecuzione in tutto o in parte delle proprie attività;
- la definizione degli indirizzi strategici e operativi della Fondazione;
- la scelta delle modalità della liquidazione qualora si verifichi lo scioglimento.
Il Consiglio di Amministrazione esercita comunque ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
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