13. Consiglio di Amministrazione: poteri


Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
  1. l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  2. l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
  3. la nomina del Presidente e del Vice Presidente da effettuarsi tra i membri del Consiglio;
  4. la eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, nonché la determinazione di funzioni e compensi;
  5. la eventuale nomina di comitati scientifici e la determinazione delle modalità di funzionamento, nonché i relativi emolumenti;
  6. la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti di onorabilità;
  7. l'assunzione, nei limiti della normativa vigente, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie a carico dei dipendenti;
  8. le eventuali modifiche statutarie, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Fondatore;
  9. la definizione con il Fondatore delle modalità per avvalersi delle sue strutture per l’esecuzione in tutto o in parte delle proprie attività;
  10. la definizione degli indirizzi strategici e operativi della Fondazione;
  11. la scelta delle modalità della liquidazione qualora si verifichi lo scioglimento.

Il Consiglio di Amministrazione esercita comunque ogni potere che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.
I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità dallo stesso fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.