14. Consiglio di Amministrazione: convocazione e riunioni


Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno tre giorni liberi di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con un giorno libero di preavviso. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno e comunque ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto dalla maggioranza dei consiglieri.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della seduta.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di impedimento od assenza di quest’ultimo prevarrà il voto del Vice-Presidente ed in caso di impedimento od assenza anche di quest’ultimo prevarrà il voto del Consigliere più anziano.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Generale, se nominato, o da un Segretario verbalizzante indicato dal presidente.
Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro.