3. Modalità per il raggiungimento dello scopo istituzionale


Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione potrà, sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni o fondazioni:
  • favorire la ricerca, lo studio, lo sviluppo di tutti i processi artistici e culturali che si manifestano nella società contemporanea;
  • favorire lo sviluppo armonico e il pregio estetico degli insediamenti urbani, promovendo, curando e favorendo la progettazione sia urbanistica che architettonica qualitativamente elevata;
  • gestire organismi di produzione culturale;
  • organizzare o anche soltanto finanziare mostre, esposizioni, ricerche, convegni, iniziative didattiche, borse di studio, pubblicazioni, concerti, spettacoli, ecc.;
  • istituire e gestire biblioteche;
  • acquisire, sia a titolo oneroso che gratuito, opere d’arte visiva da destinare permanentemente alla fruizione pubblica;
  • compiere ogni atto strumentale o connesso con la realizzazione del proprio scopo, incluso tra l’altro:
    1. l’acquisto di beni immobili, la loro ristrutturazione e la loro gestione, sia direttamente che indirettamente;
    2. l’investimento in titoli mobiliari e in partecipazioni societarie;
    3. la stipulazione di ogni atto o contratto, tra cui, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
    4. la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento dello scopo di cui all’art.2.

Alla Fondazione è consentito, inoltre, di intraprendere iniziative economiche come la messa a reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, al fine di conseguire i mezzi necessari al sostegno delle attività rientranti nei propri fini.