9. Requisiti di onorabilità
I componenti gli organi della Fondazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli scopi della Fondazione.
In particolare non possono ricoprire cariche nella Fondazione:
coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c.;
chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956 n.1423, o della legge 31.5.1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo.